VERSIONE STUDIO del futuro assetto della direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia (TESTO NON UFFICIALE) > Nextville

2023-02-05 17:46:04 By : Mr. Xiangbing Ye

N.d.R.: la Commissione Ue ha licenziato nel dicembre del 2021 una proposta di direttiva che prevede la "rifusione" della normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ossia l’incorporazione in un nuovo ed unico atto legislativo delle disposizioni del provvedimento base in materia (la direttiva 2010/31/Ue), delle successive modifiche occorse e delle ulteriori novità ritenute opportune.

Il testo all'esame dell’Ue (qui consultabile) restituisce un assemblaggio delle citate disposizioni sulle quali l’Istituzione ha graficamente indicato le novità rispetto alla normativa già vigente.

Ritenendo di fare cosa utile, la Redazione di Reteambiente propone qui di seguito una rielaborazione del suddetto documento Ue:

- asciugandone il testo dalle parti non strettamente normative;

- dando la possibilità agli Utenti di visualizzarlo sia con gli interventi grafici dell’Ue che senza;

- aggiornandolo alle ulteriori modifiche che le Istituzioni deputate riterranno di introdurre nel corso dell'iter legislativo.

Versione coordinata con modifiche aggiornata al 05/02/2023

(Testo rilevante ai fini del See)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 25 ,

visto il parere del Comitato delle Regioni 26 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

(1) La direttiva 2002/91/Ce 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio  del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia è stata modificata ha subito varie e sostanziali modifiche. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Un'utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell'energia riguarda, tra l'altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo fonti essenziali di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

(2) Nell'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) , le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Nell'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell'Unfccc il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'intera economia dell'Unione di almeno il 5 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

(3) Come annunciato nel Green Deal, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l'ondata di ristrutturazioni. La strategia contiene un piano d'azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l'obiettivo raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere ristrutturazioni profonde. La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è uno dei passi necessari per realizzare l'ondata di ristrutturazioni. Contribuirà anche a realizzare l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo e la missione europea sulle Città intelligenti e a impatto climatico zero.

(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all'Unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

(4) Il regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, (la "Normativa europea sul clima") dà forza di legge all'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 e stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità. Tale piano d'azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/Ce e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2 per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede la promozione dell'efficienza energetica nel quadro dell'obiettivo vincolante di fare in modo che l'energia da fonti rinnovabili copra il 20 % del consumo energetico totale dell'Unione entro il 2020.

(5) Con il pacchetto legislativo "Pronti per il 55%", annunciato dalla Commissione europea nel programma di lavoro per il 2021, si intende conseguire detti obiettivi. Riguarda una serie di ambiti di intervento tra i quali l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi, lo scambio di quote di emissione e l'infrastruttura per i combustibili alternativi. La revisione della direttiva 2010/31/Ce è parte integrante del pacchetto.

(6) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l'impegno dell'Unione a promuovere lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili in tutta l'Unione approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/Ce stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

(3) (6) Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale finale di energia nell'Unione e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto di cui all'articolo 3 [direttiva Efficienza energetica riveduta] e definito nell'articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione consentirebbero a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e di rispettare sia l'impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle isole e nelle zone rurali.

(7) È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

(7) Agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. È quindi opportuno tener conto progressivamente delle emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, iniziando da quelli di nuova costruzione. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche mirate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani di ristrutturazione edilizia degli Stati membri.

(8) La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l'intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio.

(9) Il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita misura il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso. L'obbligo di calcolare il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita degli edifici nuovi è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all'economia circolare.

(10) Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM2.5) dell'Ue, che sono all'origine di malattie e morti premature. Il miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia è in grado e dovrebbe ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in linea con la direttiva (Ue)  2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(11) L'obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può giustificare in determinate circostanze, per esempio sulla base di differenze climatiche, la fissazione da parte degli Stati membri di requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi che in pratica limiterebbero l'installazione di prodotti per l'edilizia conformi alle norme previste dalla legislazione dell'Unione, purché tali requisiti non costituiscano un'ingiustificata barriera di mercato.

(8) (11) Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, e delle particolarità locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza antincendio e sismica e l'uso cui è destinato l'edificio.

(9) (12) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, le soluzioni intelligenti, gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento o il condizionamento d'aria è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti. La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere il ricorso all'energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su intervalli orari o suborari. Per incoraggiare il consumo di energia rinnovabile in loco e in aggiunta al quadro generale comune, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far sì che nella metodologia di calcolo siano riconosciuti e considerati i benefici derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco, anche per altri usi (ad es. i punti di ricarica per veicoli elettrici) .

(10) (13) È di esclusiva competenza degliGli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti dovrebbero essere fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

(14) Due terzi dell'energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento e non dovrebbero offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibile fossile nel prossimo quadro finanziario pluriennale a partire dal 2027, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del 2027, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile usato dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.

(15) Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono una ristrutturazione importante dovrebbero pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che il potenziale dell'applicazione dei sistemi alternativi di approvvigionamento energetico non è generalmente analizzato appieno, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi alternativi di approvvigionamento energetico per gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalle loro dimensioni, in base al principio secondo cui si deve garantire in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento a livelli ottimali in funzione dei costi.

(12) (15) I requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia dovrebbero applicarsi ai sistemi interi, così come installati negli edifici, e non alle prestazioni dei componenti autonomi, che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti specifici per prodotto di cui alla direttiva 2009/125/Ce. Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti armonizzati, laddove disponibili e appropriati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, e della direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti del regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di assicurare la coerenza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato.

(13) (16) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Pertanto il termine "incentivo" utilizzato nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretato come inclusivo di aiuti di Stato.

(17) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(14) (17) La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Il riesame di detto quadro dovrebbe permettere di calcolare i le prestazioni in termini sia di energia che di emissioni e dovrebbe tener conto delle esternalità ambientali e sanitarie nonché dell'estensione del sistema Ets e dei prezzi del carbonio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale detto quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15%, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell'esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali Le relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i progressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

(16) (18) A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell'edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una "ristrutturazione importante" in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato.

(19) L'ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia richiede una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero la cui domanda molto bassa di energia sia interamente coperta da fonti rinnovabili, ove tecnicamente fattibile. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.

(20) Al fine di fornire informazioni adeguate alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco delle misure esistenti e proposte, anche di carattere finanziario, diverse da quelle richieste dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. L'elenco delle misure esistenti e proposte degli Stati membri può comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di mercato e ad incoraggiare investimenti e/o altre attività per accrescere l'efficienza energetica di edifici nuovi ed esistenti, così contribuendo potenzialmente alla riduzione della povertà energetica. Dette misure potrebbero includere, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, l'assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata, sovvenzioni dirette, programmi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevolato, programmi di aiuti e programmi di garanzia dei prestiti. Gli Enti pubblici e le altre istituzioni preposti alla concessione di tali misure di carattere finanziario potrebbero collegare l'applicazione delle stesse alla prestazione energetica indicata e alle raccomandazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

(20) Esistono diverse possibilità per coprire, a partire da fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico di un edificio efficiente: rinnovabili in loco con impianti solari termici o fotovoltaici, pompe di calore e biomassa, rinnovabili fornite dalle Comunità dell'energia rinnovabile o dalle Comunità energetiche dei cittadini, teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili o da calore di scarto.

(21) Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di prestazione energetica nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da Enti pubblici.

(21) La decarbonizzazione necessaria del parco immobiliare dell'Unione richiede ristrutturazioni energetiche su larga scala: quasi il 75 % del parco è inefficiente in base alle norme edilizie vigenti e l'85-95 % degli edifici esistenti oggi sarà ancora in piedi nel 2050. Tuttavia il tasso ponderato annuo di ristrutturazione energetica è persistentemente basso, intorno all'1%. Al ritmo attuale la decarbonizzazione dell'edilizia richiederà secoli. Promuovere e sostenere la ristrutturazione degli edifici, compreso il passaggio a sistemi di riscaldamento a zero emissioni, è pertanto un obiettivo fondamentale della presente direttiva.

(22) Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala, in quanto affrontano i principali ostacoli alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi e le strutture di comproprietà, che non possono essere superati con incentivi economici. L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale, contribuendo all'obiettivo a lungo termine di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.

(23) Gli Enti pubblici dovrebbero dare il buon esempio e adoperarsi per attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare gli Enti pubblici ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica non appena fattibile.

(23) I livelli minimi di prestazione energetica stabiliti a livello dell'Unione dovrebbero concentrarsi sulla ristrutturazione degli edifici con il potenziale più alto in termini di decarbonizzazione, riduzione della povertà energetica ed estensione dei benefici sociali ed economici, in particolare gli edifici con le prestazioni peggiori che devono essere ristrutturati in via prioritaria.

(24) Per quanto riguarda il resto del parco immobiliare nazionale, gli Stati membri sono liberi di decidere se introdurre norme minime di prestazione energetica concepite a livello nazionale e adattate alle condizioni nazionali. In sede di riesame della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario introdurre altre norme minime vincolanti di prestazione energetica per conseguire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.

(25) L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe essere accompagnata da un quadro favorevole che comprenda assistenza tecnica e misure finanziarie. Le norme minime di prestazione energetica stabilite a livello nazionale non costituiscono "norme dell'Unione" ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, mentre le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione potrebbero essere considerate "norme dell'Unione". In linea con le norme rivedute in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alla ristrutturazione di edifici ai fini della conformità alle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione — in particolare per conseguire una determinata classe di prestazione energetica — fino a quando tali norme a livello dell'Unione non diventino obbligatorie. Una volta che le norme diventano obbligatorie, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti di Stato per ristrutturare edifici e unità immobiliari che rientrano nelle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione, purché la ristrutturazione sia finalizzata al conseguimento di una classe superiore alla classe minima di prestazione energetica specificata.

(26) La tassonomia dell'Ue classifica le attività economiche ecosostenibili nell'economia, anche per il settore edilizio. Ai sensi dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia Ue, la ristrutturazione degli edifici è considerata un'attività sostenibile se realizza almeno il 30% di risparmio energetico, se soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica per le ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti o consiste in misure individuali associate alla prestazione energetica degli edifici, quali l'installazione, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di efficienza energetica o di strumenti e dispositivi di misurazione, regolazione e controllo della prestazione energetica degli edifici, se tali misure individuali sono conformi ai criteri stabiliti. La ristrutturazione degli edifici per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione è in genere in linea con i criteri di tassonomia Ue associati alle attività di ristrutturazione dell'edilizia.

(27) Le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione dovrebbero basarsi su classi di prestazione energetica armonizzate. Nel definire la classe di prestazione energetica G come il 15% del parco immobiliare nazionale di ciascuno Stato membro con le prestazioni peggiori, l'armonizzazione delle classi assicura che gli sforzi analoghi di tutti gli Stati membri siano raffrontabili, mentre la definizione della classe di prestazione energetica migliore A assicura la convergenza della scala armonizzata delle classi di prestazione energetica verso la visione comune di edifici a emissioni zero.

(28) I requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti erano già contenuti nelle versioni anteriori della presente direttiva e dovrebbero continuare ad applicarsi. Mentre le nuove norme minime di prestazione energetica fissano una soglia minima per gli edifici esistenti e garantiscono l'effettiva ristrutturazione degli edifici inefficienti, i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti assicurano la profondità necessaria delle ristrutturazioni.

(29) Per conseguire un parco immobiliare altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero istituire piani nazionali di ristrutturazione edilizia che sostituiscano le strategie di ristrutturazione a lungo termine e diventino uno strumento di pianificazione ancora più potente e pienamente operativo, maggiormente focalizzato sui finanziamenti, che assicuri la disponibilità di lavoratori adeguatamente qualificati nella ristrutturazione edilizia. In questi piani gli Stati membri dovrebbero fissare i loro propri obiettivi nazionali di ristrutturazione edilizia. In linea con l'articolo 21, lettera b) , punto 7, del regolamento (Ue) 2018/1999 e con le condizioni abilitanti di cui al regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi delle misure di finanziamento, nonché una sintesi del fabbisogno d'investimenti e delle risorse amministrative per l'attuazione dei piani di ristrutturazione degli edifici.

(30) Gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 2005/36/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e la Commissione dovrebbe proseguire le attività da essa svolte nel quadro del programma "energia intelligente per l'Europa: riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni concernenti le norme per la formazione di tali figure professionali specializzate.

(30) A fini di comparabilità, i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici dovrebbero basarsi su un modello armonizzato. Per garantire il livello di ambizione necessario la Commissione dovrebbe valutare i progetti di piani e rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

(31) Per rafforzare la trasparenza della prestazione energetica nel mercato immobiliare non residenziale dell'Unione, occorre stabilire criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. In conformità dell'articolo 291 Tfue, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 49 , ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(31) I piani nazionali di ristrutturazione degli edifici dovrebbero essere strettamente collegati ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (Ue) 2018/1999 e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi nazionali e il contributo dei piani di ristrutturazione degli edifici agli obiettivi nazionali e dell'Unione dovrebbero essere comunicati nelle relazioni biennali di cui al regolamento (Ue) 2018/1999. Data l'urgenza di accelerare la ristrutturazione sulla base di piani nazionali solidi, la data di presentazione del primo piano nazionale di ristrutturazione degli edifici dovrebbe essere fissata il prima possibile.

(32) La ristrutturazione per fasi successive può costituire una soluzione per affrontare i problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione "tutto in una volta". Tuttavia la ristrutturazione per fasi deve essere pianificata con attenzione per evitare che una fase ostacoli le necessarie fasi successive. I passaporti di ristrutturazione forniscono una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio tempi e portata degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere messi a disposizione dei proprietari di edifici in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo.

(33) Il concetto di "ristrutturazione profonda" non è ancora stato definito nella legislazione dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero; in una prima fase, come una ristrutturazione che li trasforma in edifici a energia quasi zero. Questa definizione serve a migliorare la prestazione energetica degli edifici. Una ristrutturazione profonda a fini di prestazione energetica è un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.

(34) Per promuovere la ristrutturazione profonda, che è uno degli obiettivi della strategia "Un'ondata di ristrutturazioni", gli Stati membri dovrebbero rafforzarne il sostegno finanziario e amministrativo.

(35) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti che contribuiscono a creare un ambiente interno salubre, tra l'altro eliminando l'amianto e altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/Ce e (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

(36) Si prevede che i veicoli elettrici svolgano un ruolo cruciale nella decarbonizzazione e nell'efficienza del sistema elettrico, in particolare fornendo servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio, in particolare attraverso l'aggregazione. Il potenziale dei veicoli elettrici di integrarsi nel sistema elettrico e contribuire all'efficienza del sistema e all'ulteriore assorbimento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere sfruttato appieno. La ricarica in relazione agli edifici è particolarmente importante, in quanto si tratta di un luogo in cui i veicoli elettrici parcheggiano regolarmente e per lunghi periodi di tempo. La ricarica lenta è economica, l'installazione di punti di ricarica in spazi privati può garantire accumulo di energia per gli edifici in questione, l'integrazione di servizi di ricarica intelligente nonché servizi di integrazione dei sistemi in generale.

(37) Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono meno emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I codici edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi di edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli quali la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.

(38) Il pre-cablaggio crea le condizioni adeguate per la rapida installazione di punti di ricarica, se e quando necessari. La rapida disponibilità di infrastrutture consentirà di ridurre i costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli proprietari e assicurerà che gli utenti di veicoli elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. La definizione di requisiti in materia di mobilità elettrica a livello dell'Unione per quanto concerne il pre-equipaggiamento dei posti auto e l'installazione di punti di ricarica è un modo efficace per promuovere i veicoli elettrici in un prossimo futuro, consentendo nel contempo un ulteriore sviluppo a costi ridotti nel medio e lungo termine. Ove tecnicamente fattibile, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone con disabilità possano accedere ai punti di ricarica.

(39) La ricarica intelligente e la ricarica bidirezionale consentono l'integrazione del sistema energetico degli edifici. I punti di ricarica in cui i veicoli elettrici sono di solito parcheggiati per lunghi periodi di tempo, ad esempio dove le persone parcheggiano in quanto residenti o per motivi di lavoro, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico, occorre quindi predisporre funzionalità di ricarica intelligente. È necessario rendere disponibile la ricarica bidirezionale laddove favorisce una maggiore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nei parchi veicoli elettrici del settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale.

(40) La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità dolce, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Come indicato nel piano per l'obiettivo climatico 2030, aumentare le quote modali di trasporti pubblici e privati puliti ed efficienti, come la bicicletta, ridurrà drasticamente l'inquinamento provocato dai trasporti e apporterà benefici considerevoli ai singoli cittadini e alle Comunità. La mancanza di posti bici è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. I codici edilizi possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici.

(41) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione del sistema elettrico sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici predisposti all'intelligenza. Per digitalizzare il settore edilizio, gli obiettivi dell'Unione in materia di connettività e le sue ambizioni relative alla diffusione di reti di comunicazione ad alta capacità sono importanti per abitazioni intelligenti e per Comunità dotate di buoni collegamenti. Si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi predisposti all'intelligenza e soluzioni digitali nell'ambiente edificato. Ciò offrirebbe nuove opportunità in termini di risparmio energetico, fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di sistema di gestire più efficacemente la rete.

(42) Al fine di agevolare un mercato competitivo e innovativo dei servizi per l'edilizia intelligente che contribuisca all'utilizzo efficiente dell'energia e all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici e sostenga gli investimenti nella ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero garantire alle parti interessate l'accesso diretto ai dati relativi ai sistemi edilizi. Per evitare costi amministrativi eccessivi per i terzi, gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio di dati all'interno dell'Unione.

(43) L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza è particolarmente vantaggioso per i grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per valutarne la predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.

(18) (44) L'accesso a finanziamenti sufficienti è fondamentale per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030 e il 2050. Sono in corso di istituzione o di adeguamento Sono stati istituiti o adeguati strumenti finanziari dell'Unione e altri provvedimenti con l'obiettivo di sostenere la prestazione energetica degli edifici incentivare misure legate all'efficienza energetica. Le iniziative più recenti volte ad aumentare la disponibilità di finanziamenti a livello d'Unione comprendono, tra l'altro, la componente faro "Renovate" del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (Ue) .../... Vari altri programmi dell'Ue possono sostenere la ristrutturazione energetica nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, compresi i fondi della politica di coesione e il fondo InvestEU istituito dal regolamento (Ue)  2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio. Attraverso i programmi quadro di ricerca e innovazione, l'Unione investe in sovvenzioni o prestiti per promuovere le migliori tecnologie e migliorare la prestazione energetica degli edifici anche attraverso partenariati con l'industria e gli Stati membri, quali i partenariati europei per la transizione verso l'energia pulita e Built4People. Tali strumenti finanziari a livello dell'Unione comprendono, tra l'altro, il regolamento (Ce) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 45 , modificato per consentire maggiori investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa; il partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per "edifici efficienti sul piano energetico", volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati; l'iniziativa CE-Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, volta a consentire, tra l'altro, investimenti per l'efficienza energetica, e il "Fondo Marguerite" guidato dalla BEI: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture; la direttiva 2009/47/Ce del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto; lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese); lo strumento di finanziamento per l'efficienza energetica; il programma quadro per la competitività e l'innovazione, comprendente il programma "energia intelligente per l'Europa II" incentrato specificamente sull'eliminazione di barriere di mercato connesse all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili mediante ricorso, per esempio, allo strumento di assistenza tecnica Elena (assistenza energetica europea a livello locale) ; il Patto dei Sindaci; il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità; il programma 2010 di sostegno alle politiche in materia di TIC, il settimo programma quadro di ricerca. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornisce altresì finanziamenti allo scopo di incentivare misure legate all'efficienza energetica.

(19) (45) Gli strumenti finanziari dell'Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, data l'ampiezza dello sforzo di ristrutturazione necessario, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per catalizzare gli investimenti nella prestazione energetica dell'edilizia in misure di efficienza energetica. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali per l'efficienza energetica che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l'efficienza energetica.

(46) I meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per ristrutturazioni energetiche nell'edilizia dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incentivare la concessione di prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, ad esempio con partenariati pubblico-privato o contratti di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti.

(47) I finanziamenti da soli non permetteranno di soddisfare le esigenze in termini di ristrutturazioni. Insieme ai finanziamenti, per disporre del quadro favorevole appropriato e abbattere gli ostacoli alla ristrutturazione è indispensabile creare strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, tra cui sportelli unici che offrano servizi integrati di ristrutturazione energetica o facilitatori in ambito energetico, nonché attuare altre misure e iniziative come quelle previste dall'iniziativa della Commissione "finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti".

(48) Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. Riducendo gli importi eccessivi delle bollette energetiche la ristrutturazione edilizia può sollevare le persone dalla povertà energetica e anche prevenirla. Nondimeno, la ristrutturazione degli edifici non è gratuita ed è essenziale garantire che l'impatto sociale dei costi di ristrutturazione sia tenuto sotto controllo, con particolare riguardo alle famiglie vulnerabili. L'ondata di ristrutturazioni non dovrebbe lasciar indietro nessuno e dovrebbe essere colta come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili e assicurare una transizione equa verso la neutralità climatica. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli sfratti dovuti alle ristrutturazioni. La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio "Garantire una transizione giusta verso la neutralità climatica" offre un quadro comune e una visione condivisa delle politiche globali e degli investimenti necessari per garantire l'equità della transizione.

(22) (49) Al fine di garantire che i potenziali acquirenti o locatari possano tener conto della prestazione energetica sin dall'inizio, gli edifici o le unità immobiliari messi in vendita o in affitto dovrebbero disporre di un attestato di prestazione energetica e la classe e l'indicatore di prestazione energetica dovrebbero figurare in tutti gli annunci pubblicitari. Ai potenziali acquirenti e o locatari di un edificio o di un'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorarla ancora. Può essere utile condurre campagne d'informazione per incoraggiare ulteriormente i proprietari e i locatari a migliorare la prestazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì essere incoraggiati a scambiare informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano disponibili tutti i dati per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari. L'attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l'incidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, sul consumo di energia primaria, sulla produzione di energia rinnovabile e sulle emissioni di  gas a effetto serra operative biossido di carbonio.

(50) Il monitoraggio del parco immobiliare è agevolato dalla disponibilità dei dati raccolti grazie alle tecnologie digitali che permettono di ridurre i costi amministrativi. È pertanto opportuno creare banche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici: le informazioni ivi contenute dovrebbero essere trasferite all'Osservatorio del parco immobiliare dell'Ue.

(24) (51) Gli edifici occupati da Enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono tenuti in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli attestati di prestazione energetica in un luogo visibile, in particolare negli edifici di una certa dimensione occupati da Enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come municipi, scuole, negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi.

(25) (52) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento d'aria nei Paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di raffrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

(26) (53) La manutenzione e l'ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre l'intero impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

(27) (54) Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici, passaporti di ristrutturazione, indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, svolte da esperti qualificati e/o certificati accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà contribuisce alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell'Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utenti dell'immobile. Al fine di assicurare la qualità degli attestati di prestazione energetica, dei passaporti di ristrutturazione, degli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

(28) (55) Gli Enti locali e regionali, essendo fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere consultati e coinvolti, se e quando opportuno secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all'attuazione della presente direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire anche per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progettisti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale dei miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

(29) (56) Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva. Pertanto, un numero congruo di installatori e costruttori dovrebbe acquisire, attraverso la formazione ed altre misure, un adeguato livello di competenza per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.

(32) (57) Per migliorare ulteriormente la prestazione energetica nell'edilizia, La Commissione dovrebbe avere il potere alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 Tfue per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, l'adeguamento delle soglie per gli edifici a emissioni zero e la metodologia di calcolo del potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita, l'istituzione di un quadro europeo comune per i passaporti di ristrutturazione e un sistema comune a livello di Unione per valutare la predisposizione all'intelligenza degli edifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(58) Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri con vari mezzi, come lo strumento di sostegno tecnico che offre consulenze tecniche su misura per progettare e attuare riforme, comprese quelle volte ad aumentare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali entro il 2030 e a promuovere ristrutturazioni energetiche profonde. Il sostegno tecnico è inteso per esempio a rafforzare la capacità amministrativa, promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e condividere le migliori prassi.

(33) (59) Poiché l'obiettivo gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della complessità del settore edile e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide dell'efficienza energetica, e ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(60) La base giuridica della presente iniziativa è l'articolo 194, paragrafo 2, Tfue, che conferisce all'Unione il potere di stabilire le misure necessarie a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di politica energetica. La proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione di cui all'articolo 194, paragrafo 1, Tfue, in particolare il miglioramento della prestazione energetica degli edifici con relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per contribuire a preservare e migliorare l'ambiente.

(36) (61) Conformemente al punto 34 44 dell'accordo interistituzionale ""Legiferare meglio":, gli Stati membri sono incoraggiati a dovrebbero redigere a e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio (causa C-543/17).

(34) (62) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2002/91/Ce alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente dalla direttiva precedente.

(35) (63) La presente direttiva dovrebbe far salvi È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale interno e alle date di applicazione delle di applicazione della direttiva 2002/91/Ce direttive di cui all'allegato VIII, parte B.

hanno adottato la presente direttiva:

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:

i) edifici esistenti, e unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché

iii) sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

d) l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti;

e) i passaporti di ristrutturazione;

f) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

g) le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici; e

i e) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

jf) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria negli edifici; e

k g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione.

3. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il Tfue trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.

Ai fini della presente direttiva valgono si applicano le definizioni seguenti:

1. "edificio": costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

2. "edificio a emissioni zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una Comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;

3 2. "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale.iIl fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

4. "norme minime di prestazione energetica": regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell'ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato (vendita o locazione) in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti

5. "enti pubblici": le "amministrazioni aggiudicatrici" definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

6 3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile elettrica in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

7 3a. "sistema di automazione e controllo dell'edificio": sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

8 4. "prestazione energetica di un edificio": quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

9. 5. "energia primaria": energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

10. "fattore di energia primaria non rinnovabile": energia primaria non rinnovabile per un dato vettore energetico, comprese l'energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, divisa per l'energia fornita;

11. "fattore di energia primaria rinnovabile": energia primaria rinnovabile proveniente da una fonte energetica in loco vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprendente l'energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, divisa per l'energia fornita;

12. "fattore di energia primaria totale": somma ponderata dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico;

13. 6. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica) aerotermica e geotermica, idrotermica da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione, e biogas;

14. 7. "involucro di un edificio": elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;

15. 8. "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

16. 9. "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

17. "abitazione": l'insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l'anno;

18. "passaporto di ristrutturazione": documento che fornisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un determinato edificio, in varie fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica;

19. "ristrutturazione profonda": ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare;

a) entro il 1° gennaio 2030 in un edificio a energia quasi zero;

b) dal 1° gennaio 2030 in un edificio a zero emissioni;

20. "microsistema isolato": il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

20. "ristrutturazione profonda per fasi": ristrutturazione profonda effettuata in più fasi, secondo le indicazioni del passaporto di ristrutturazione conformemente all'articolo 10;

21. 10. "ristrutturazione importante": ristrutturazione di un edificio quando:

a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure

b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio;

gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b) ;

22. "emissioni operative di gas a effetto serra": emissioni di gas a effetto serra associate al consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia nel corso dell'uso e del funzionamento dell'edificio;

23. "emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita": emissioni di gas a effetto serra combinate associate all'edificio durante tutte le fasi del ciclo di vita, partendo dalla "culla" (estrazione delle materie prime usate nella costruzione dell'edificio) , attraverso la produzione e la trasformazione dei materiali e la fase di funzionamento dell'edificio, fino alla "tomba" (smantellamento dell'edificio e riutilizzo, riciclaggio, altro recupero e smaltimento dei materiali) ;

24. "potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) nel corso del ciclo di vita": indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell'arco del suo ciclo di vita completo;

25. "divergenza di interessi": la divergenza di interessi definita all'articolo 2, punto 52, della [direttiva Efficienza energetica rifusa];

26. "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 49, della [direttiva Efficienza energetica rifusa];

27. "famiglie vulnerabili": famiglie in condizioni di povertà energetica o famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

28. 11. "norma europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e messa a disposizione per uso pubblico;

29.  12. "attestato di prestazione energetica": documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 43;

30. 13. "cogenerazione": produzione simultanea, in un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

31. 14. "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

a) il costo più basso è determinato tenendo conto di quanto segue:

i) la categoria e l'uso dell'edificio interessato:

ii) i costi di investimento legati all'energia in base alle previsioni ufficiali ;,

iii) i costi di manutenzione e di funzionamento, (compresi i costi energetici, e i risparmi, tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra;

iv) le esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia;

v) la tipologia edilizia interessata gli utili derivanti dalla produzione di energia)  in loco, se del caso;,

vi) e gli eventuali costi di gestione dei rifiuti; e

b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso e si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso, oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

32. "punto di ricarica": punto di ricarica definito all'articolo 2, punto 41, del [regolamento Afir];

33. "microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 2022, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

34. "ricarica intelligente": ricarica intelligente definita all'articolo 2, punto 14 terdecies, della direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata];

35. "ricarica bidirezionale": ricarica bidirezionale definita all'articolo 2, punto 14 quindecies, della direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata];

36. "norme sul portafoglio ipotecario": meccanismi che incentivano i prestatori di mutui ipotecari ad aumentare la prestazione energetica mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari e a incoraggiare i potenziali clienti a migliorare la prestazione energetica dei loro beni immobiliari in linea con l'ambizione dell'Unione in materia di decarbonizzazione e con i pertinenti obiettivi energetici nel settore del consumo energetico degli edifici, sulla base della definizione di attività economiche sostenibili nella tassonomia dell'Ue;

37. "registro digitale degli edifici": repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all'intelligenza degli edifici, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile, tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e le autorità pubbliche;

38. 15. "impianto di condizionamento d'aria": complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

39. 15-bis. "impianto di riscaldamento": complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permette di aumentare la temperatura;

40. 15-ter. "generatore di calore": la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per gli usi indicati nell'allegato I, avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

41. 15-quater. "contratti di rendimento energetico": i contratti di rendimento energetico definiti all'articolo 2 punto (27), punto 29, della direttiva (Ue) …/… [rifusione direttiva Efficienza energetica] direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio;

42. 16. "caldaia": complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione;

43 17. "potenza nominale utile": potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

18. "pompa di calore": macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

44. 19. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;

45. superficie coperta utile": superficie di un edificio necessaria come parametro per quantificare le condizioni d'uso specifiche espresse per unità di superficie coperta e per l'applicazione delle semplificazioni e delle regole di suddivisione in zone e di (ri) assegnazione;

46. "superficie di riferimento": superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all'interno dell'involucro dell'edificio specificato;

47. "limite della valutazione": limite entro il quale l'energia fornita ed esportata è misurata o calcolata;

48. "in loco": luogo e area di ubicazione dell'edificio e l'edificio stesso;

49. "energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze": energia da fonti rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale dell'edificio valutato, che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) può essere distribuita e consumata solo entro il perimetro locale e distrettuale attraverso una rete di distribuzione dedicata;

b) permette di calcolare un fattore di energia primaria specifico valido solo per l'energia da fonti rinnovabili prodotta entro quel perimetro locale e distrettuale; e

c) può essere consumata in loco nell'edificio valutato mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, che richiede attrezzature specifiche per l'approvvigionamento e la misurazione sicuri dell'energia destinata all'autoconsumo dell'edificio valutato;

50. "servizi di prestazione energetica degli edifici (energy performance of buildings, Epb) ": servizi quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l'acqua calda per uso domestico e l'illuminazione e altri servizi per i quali il consumo energetico è preso in considerazione nella prestazione energetica degli edifici;

51. "fabbisogno energetico": energia che deve essere fornita o estratta da un ambiente condizionato per mantenervi le condizioni ambientali auspicate per un dato periodo di tempo senza tener conto delle inefficienze del sistema tecnico per l'edilizia;

52. "consumo energetico": l'immissione di energia in un sistema tecnico per l'edilizia per fornire un servizio Epb destinato a soddisfare un fabbisogno energetico;

53. "autoconsumata": parte dell'energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze consumata da sistemi tecnici in loco per i servizi Epb;

54. "altri consumi in loco": energia consumata in loco per usi diversi dai servizi Epb; può comprendere apparecchiature, carichi vari e ausiliari o punti di ricarica per elettromobilità;

55. "intervallo di calcolo": intervallo di tempo discreto usato per il calcolo della prestazione energetica;

56. "energia fornita": energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l'edilizia attraverso il limite di valutazione per soddisfare gli usi considerati o per produrre l'energia ai fini dell'esportazione;

57. "energia esportata": espressa per vettore energetico e per fattore di energia primaria, quota di energia rinnovabile esportata verso la rete anziché essere usata in loco per autoconsumo o per altri usi;

1. Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per sostenere garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero edifici a emissioni zero.

Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine piano nazionale di ristrutturazione prevede:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020 sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica in applicazione dell'articolo 19, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile;

b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed efficaci in termini di costi, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici;

d) una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica;

e) politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;

f) una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e Comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica; e

g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

b) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;

c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b) ; e

d) una panoramica del fabbisogno d'investimenti per l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici.

La tabella di marcia di cui alla lettera b) comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative; scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato; stime del contributo del piano di ristrutturazione edilizia per conseguire l'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra in applicazione del regolamento (Ue) .../... [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto], gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (Ue) .../... [rifusione direttiva Efficienza energetica], gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili, compreso l'obiettivo indicativo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia conformemente alla direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] e l'obiettivo climatico dell'Ue nel 2030 e quello della neutralità climatica dell'Unione nel 2050 conformemente al regolamento (Ue) 2021/1119.

2. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione una proposta di piano nazionale di ristrutturazione edilizia servendosi del modello riportato nell'allegato II. Ciascuno Stato Membro trasmette la proposta di piano nell'ambito della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/1999 e, se lo Stato Membro trasmette un aggiornamento, anche la proposta di aggiornamento di cui all'articolo 14 di detto regolamento. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la prima proposta di piano di ristrutturazione edilizia entro il 30 giugno 2024.

2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95% rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/Ue.

3. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri facilitano l'accesso a meccanismi appropriati per:

a) aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;

b) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;

c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;

d) orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la nota di un orientamento di Eurostat; e

e) fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop", e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica.

4. La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi.

3 5. Per sostenere lo sviluppo della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine del proprio piano di ristrutturazione edilizia, ogni Stato membro organizza una consultazione pubblica sulla proposta del piano sulla strategia in questione prima della presentazione dello stesso alla Commissione. Alla consultazione pubblica partecipano in particolare le autorità locali e regionali, e altri partner socioeconomici tra cui la società civile e gli Enti che si occupano delle famiglie vulnerabili. Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla sua strategia di ristrutturazione a lungo termine alla proposta di piano di ristrutturazione edilizia.

Durante l'attuazione della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro stabilisce le modalità relative alla consultazione in modo inclusivo.

4. La Commissione valuta, nelle proposte dei piani nazionali di ristrutturazione edilizia, in particolare se:

a) il livello di ambizione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale è sufficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima e energia figuranti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

b) le politiche e misure sono sufficienti a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello nazionale;

c) l'assegnazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l'attuazione del piano;

d) la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 è stata sufficientemente inclusiva; e

e) i piani sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al modello riportato nell'allegato II.

Previa consultazione del comitato istituito con l'articolo 30, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per Paese agli Stati membri conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 34 del regolamento (Ue) 2018/1999.

Per quanto riguarda la prima proposta di piano di ristrutturazione edilizia, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per Paese agli Stati membri entro sei mesi dalla presentazione del piano da parte degli Stati membri.

5. Nel piano definitivo di ristrutturazione edilizia ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione. Lo Stato membro interessato, se decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, illustra il motivo alla Commissione e rende note le sue ragioni.

6. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il piano nazionale di ristrutturazione edilizia utilizzando il modello riportato nell'allegato II. Ciascuno Stato Membro trasmette il piano nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2018/1999 e, se lo Stato Membro trasmette un aggiornamento, anche l'aggiornamento di cui all'articolo 14 di detto regolamento. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il primo piano di ristrutturazione edilizia entro il 30 giugno 2025.

7. Ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici.

7 6. Ogni Stato membro allega al successivo piano definitivo di ristrutturazione edilizia i dettagli dell'attuazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine o del piano di ristrutturazione edilizia più recente compresa l'attuazione delle politiche e delle azioni previste.. Ogni Stato membro indica se i propri obiettivi nazionali sono stati conseguiti.

8. La strategia di ristrutturazione a lungo termine di ciascuno Stato membro è trasmessa alla Commissione nell'ambito del rispettivo piano nazionale integrato definitivo per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, la prima strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa alla Commissione entro il 10 marzo 2020.

8. Ciascuno Stato membro include nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, a norma degli articoli 17 e 21 del regolamento (Ue) 2018/1999, informazioni sulla realizzazione degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b) , di tale articolo e sul contributo del piano di ristrutturazione edilizia al conseguimento dell'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra in applicazione del regolamento (Ue) .../... [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto], degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (Ue) .../...[direttiva Efficienza energetica rifusa], degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili, compreso l'obiettivo indicativo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia conformemente alla direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata], dell'obiettivo climatico dell'Ue nel 2030 e di quello della neutralità climatica nel 2050 conformemente al regolamento (Ue) 2021/1119.

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I.

Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 43. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 6 5 una volta che il quadro sia stabilito.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.

Gli Stati membri rivedono iI requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario li aggiornano in funzione dei progressi tecnici nel settore edile, dei risultati del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi di cui all'articolo 6, e degli aggiornamenti degli obiettivi e delle politiche nazionali in materia di energia e clima.

2. Gli Stati membri possono decidere di adattare i requisiti di cui al paragrafo 1 agli edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto.

3. 2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:

a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

a b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

b c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

c d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno;

d e) fabbricati indipendenti con superficie coperta utile totale inferiore a 50 m2.

1. Entro il 30 giugno 2011 Alla Commissione stabilisce mediante è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità degli articolidell'articolo 29 23, 24 e 25 in merito a un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione rivede il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi.

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all'allegato VIIIII e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l'accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Gli Stati membri aggiornano e trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2012. La prima relazione basata sul quadro metodologico riveduto in applicazione del paragrafo 1 è trasmessa entro il 30 giugno 2028.

3. Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti sono oltre il 15% sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, gli Stati membri interessati includono nella relazione devono giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione nella relazione di cui al paragrafo 2, corredata, nella misura in cui il divario non possa essere giustificato, di un piano che identifichi le misure idonee per la ridurre sensibilmente il divario entro il termine per revisione dei requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 5 4 paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dalle date seguenti, gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all'allegato III:

a) dal 1° gennaio 2027, gli edifici di nuova costruzione occupati da Enti pubblici o di proprietà di questi ultimi; e

b) dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione;

1. Fino all'applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5 5.

2. Gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il potenziale di riscaldamento globale (Gwp) del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto mediante l'attestato di prestazione energetica dell'edificio:

a) dal 1° gennaio 2027, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 2000 metri quadri; e

b) dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 che integrino la presente direttiva per adeguare l'allegato III al progresso tecnologico e all'innovazione, fissare le soglie massime di prestazione energetica di cui all'allegato III agli edifici ristrutturati e adattarle per gli edifici a zero emissioni.

4. Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all'articolo 4.

3. Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri, e prendono in considerazione, per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, e i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e

b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da Enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell'esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.

3. I piani nazionali comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;

b) obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell'attuazione del paragrafo 1;

c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/Ce e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.

4. La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l'adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.

5. Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (Ue) 2018/1999, la Commissione presenta ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione, se necessario, elabora un piano d'azione e propone raccomandazioni e misure in conformità all'articolo 34 del regolamento (Ue) 2018/1999 per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) , in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di Enti pubblici conseguano al più tardi

i) dopo il 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e

ii) dopo il 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;

b) gli edifici e le unità immobiliari non residenziali, diversi da quelli di proprietà di Enti pubblici, conseguano al più tardi

i) dopo il 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e

ii) dopo il 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;

c) gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi

i) dopo il 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica F; e

ii) dopo il 1º gennaio 2033, almeno la classe di prestazione energetica E;

Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) , gli Stati membri stabiliscono scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle indicate al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.

2. Oltre alle norme minime di prestazione energetica stabilite in applicazione del paragrafo 1, ciascuno Stato membro può stabilire norme minime di prestazione energetica per la ristrutturazione di tutti gli altri edifici esistenti.

Laddove stabilite, le norme minime di prestazione energetica sono concepite nell'ottica della tabella di marcia nazionale, degli obiettivi 2030, 2040 e 2050 contenuti nel piano di ristrutturazione edilizia dello Stato membro e della trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero entro il 2050.

3. Conformemente all'articolo 15, gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme minime di prestazione energetica mediante tutte le seguenti misure:

a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (Ue) .../.. [direttiva Efficienza energetica rifusa];

b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici;

c) regimi di finanziamento integrati;

d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi; e

e) monitoraggio dell'impatto sociale, in particolare sui più vulnerabili.

4. Se un edificio è ristrutturato per conformarsi a una norma minima di prestazione energetica, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi in applicazione dell'articolo 5 e, in caso di ristrutturazioni importanti, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti a norma dell'articolo 8.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2 per le categorie edilizie seguenti:

a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno;

e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m2.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni conformemente all'articolo 31.

1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, conformemente all'articolo 29, adotta atti delegati che integreranno la presente direttiva istituendo, per i passaporti di ristrutturazione, un quadro europeo comune basato sui criteri di cui al paragrafo 2.

2. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri introducono un sistema di passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune stabilito a norma del paragrafo 1.

3. Il passaporto di ristrutturazione è conforme ai requisiti seguenti:

a) è rilasciato da un esperto qualificato e certificato previa visita in loco;

b) comprende una tabella di marcia di ristrutturazione che stabilisce una sequenza di fasi di ristrutturazione che si integrano l'una sull'altra ai fini della trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050;

c) indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici; e

d) contiene informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario e tecnico.

1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione. Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri tengono conto delle condizioni di progettazione e delle condizioni di funzionamento tipiche o medie.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato.

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l'edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti.

2. Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

3. Gli Stati membri impongono che gli edifici a emissioni zero siano dotati di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell'aria interna. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi è obbligatoria quando l'edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando si installa un sistema tecnico per l'edilizia, si valuti la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio in modo che rimangano disponibili e possano essere usati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

1 2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci cinque posti auto, gli Stati membri provvedono:

a) all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio,

b) all'installazione del pre-cablaggio per ciascun posto auto per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici e

c) ad almeno un posto bici per ciascun posto auto

e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici se (a)  il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio,; or (b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo del numero previsto di punti di ricarica.

In deroga al primo comma, lettera a) , per i nuovi edifici adibiti a uffici e gli edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni due posti auto.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2023, sul potenziale contributo di una politica immobiliare dell'Unione alla promozione della mobilità elettrica e, se del caso, propone misure a tale riguardo.

2. 3. Per Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, entro il 1° gennaio 2025 entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto e almeno un posto bici per ciascun posto auto. Per gli edifici occupati da Enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all'installazione del pre-cablaggio per almeno un posto auto su due.

3. Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali in cui le biciclette sono generalmente meno usate come mezzo di trasporto.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, e da esse occupati.

4 5. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci tre posti auto, gli Stati membri assicurano:

a) l'installazione di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, del pre-cablaggio in ogni posto auto per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici;, e

b) l'installazione di almeno due posti bici per abitazione.

dove: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio, o (b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti biciclette per abitazione, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.

5. 6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 2, 2 3 e 4 5 a determinate categorie di edifici laddove:

a) con riguardo ai paragrafi 2 e 5, siano state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

b) il pre-cablaggio le infrastrutture di canalizzazione necessario si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in Regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 Tfue e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale.

c) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;

d) un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/94/Ue.

6. Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 siano idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, alla ricarica bidirezionale e siano gestiti in base a protocolli e norme di comunicazione comuni e non discriminatori, in modo interoperabile e nel rispetto di eventuali norme e protocolli giuridici negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento (Ue) .../... [regolamento Afir].

7. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei punti di ricarica non accessibili al pubblico a gestirli conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (Ue) .../... [regolamento Afir], ove applicabile.

8. 7. Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, e a superare eventuali eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica.

9. 8. Gli Stati membri prendono in considerazione la necessità di politiche coerenti assicurano la coerenza delle politiche per l'edilizia, la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica.

1 10. La Commissione Entro il 31 dicembre 2019, adotta un atto delegato atti delegati in conformità dell'articolo 29 23, che integra la presente direttiva istituendo relativi a un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

In conformità dell'allegato IVIbis , il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza stabilisce:

a) stabilisce la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza; e

b) stabilisce una metodologia per calcolarlo.

2. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 29, che prescriva l'applicazione del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, conformemente all'allegato IV, agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.

3. 11. Entro il 31 dicembre 2019 e Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 110 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 1611.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3026, paragrafo 3.

4. Entro il 31 dicembre 2025 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 2 agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

1. Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi. A loro richiesta l'accesso o i dati sono messi a disposizione di terzi. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all'interno dell'Unione conformemente al paragrafo 6.

Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi, dei servizi edili, dei sistemi di automazione e controllo degli edifici, dei contatori e dei punti di ricarica per la mobilità elettrica.

2. Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, le autorità competenti designate indicano le norme relative all'accesso ai dati dei sistemi edilizi da parte dei soggetti ammissibili in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile.

3. Non sono imputati costi aggiuntivi al proprietario dell'edificio, al locatario o al gestore dell'edificio per l'accesso ai rispettivi dati o per la richiesta di metterli a disposizione di terzi. Spetta agli Stati membri fissare i costi dell'accesso ai dati da parte di altri soggetti ammissibili quali istituti finanziari, aggregatori, fornitori di energia, fornitori di servizi energetici e istituti nazionali di statistica o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti designate assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

4. Le norme sull'accesso ai dati e la loro conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla normativa pertinente dell'Unione. Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

1. In considerazione dell'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.

1. Gli Stati membri predispongono finanziamenti, misure di sostegno e altri strumenti consoni per affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche in linea con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia e nell'ottica di trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050

2. Gli Stati membri adottano misure normative consone per rimuovere gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione degli edifici. Per quanto riguarda gli edifici con più di un'unità immobiliare, tali misure possono includere l'eliminazione dei requisiti dell'unanimità nelle strutture di comproprietà o la possibilità per le strutture di comproprietà di beneficiare direttamente del sostegno finanziario.

3. Gli Stati membri usano all'insegna dell'efficacia dei costi i finanziamenti nazionali e i finanziamenti disponibili stabiliti a livello dell'Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale per il clima, i fondi della politica di coesione, InvestEU, i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/Ce [Ets modificato] e altre fonti di finanziamento pubblico.

4. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono l'introduzione di strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, incentivi fiscali, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici.

5. Gli Stati membri agevolano l'aggregazione di progetti per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti.

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i prodotti di credito a favore dell'efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia siano ampiamente proposti e in modo non discriminatorio dagli istituti finanziari e siano visibili e accessibili ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

6. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici e le piccole e medie imprese.

7. Gli Stati membri mettono in atto misure e finanziamenti per promuovere l'istruzione e la formazione al fine di assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze corrispondenti alle esigenze del settore edilizio.

8. 4. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l'obiettivo di accrescere la prestazione l'efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli Enti o organismi nazionali o regionali competenti.

La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi.

5. Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell'attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un'analisi concernente, in particolare:

a) l'efficacia, l'adeguatezza del livello e l'ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l'efficienza energetica degli edifici, specialmente nel settore dell'edilizia abitativa;

b) l'efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche;

c) il coordinamento dei finanziamenti dell'Unione e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica nonché l'adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione.

Sulla base di tale analisi e in conformità del quadro finanziario pluriennale, qualora lo ritenga opportuno la Commissione può in seguito presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti dell'Unione.

9. 6. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare la prestazione l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione ed è conforme ai requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi;

b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;

d) i risultati di una diagnosi energetica;

e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

6-bis Le banche dati degli attestati di prestazione energetica consentono la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i quali è stato rilasciato in conformità dell'articolo 12 un attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 13.

6-ter Almeno i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta per finalità statistiche e di ricerca e al proprietario dell'edificio.

7. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi.

10. Al più tardi dal 1º gennaio 2027 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2027, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) , punto i) , terzo trattino, del regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e all'articolo 73 del regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sui piani strategici della Pac.

11. Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico le ristrutturazioni profonde e programmi consistenti che riguardano un ampio numero di edifici e si traducono in una riduzione complessiva di almeno il 30 % della domanda di energia primaria.

Gli Stati membri provvedono affinché una ristrutturazione profonda per fasi che ottiene incentivi finanziari pubblici segua le fasi indicate nel passaporto di ristrutturazione.

12. Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (Ue) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa].

13. Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri provvedono affinché gli incentivi finanziari vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo o imponendo limiti agli aumenti dei canoni di locazione.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. L'attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale.

2. Entro il 31 dicembre 2025 l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri garantiscono l'identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio.

3. Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica Essi garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati da esperti indipendenti previa visita in loco.

4. 2. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di prestazione energetica in vigore.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia; e

b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

5. 3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra. Esse e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

6. Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento d'aria possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura/flusso.

7. 4. L'attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica. La valutazione dell'efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento, o ancora consulenze su come aumentare la resilienza dell'edificio ai cambiamenti climatici.

5. Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli Enti pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore della prestazione energetica degli edifici, tra l'altro attuando le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità.

8. 6. La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:

a) su una certificazione comune dell'intero edificio; ovvero

b) sulla valutazione di un un'altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.

9. 7. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

10. 8. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci cinque anni al massimo. Tuttavia per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C stabilita a norma del paragrafo 2, la validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

9. Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.

11. Se vengono migliorati solo singoli elementi (misure singole o autonome) , gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.

Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché un l'attestato digitale di prestazione energetica sia rilasciato:

a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato; e

b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è di proprietà pubblica o o occupati da Enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

L'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2010/31/Ue 2002/91/Ce o alla presente direttiva per l'edificio o l'unità immobiliare interessati.

2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari o di rinnovo del contratto di locazione, l'attestato di prestazione energetica (o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale nuovo acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo al locatario.

3. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione o ristrutturazione profonda, gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso l'attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione o della ristrutturazione dell'edificio. e ne riflette lo stato "come costruito".

4. Gli Stati membri dispongono che edifici aventi un attestato di prestazione energetica, unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica, gli edifici o le unità immobiliari in vendita o in locazione abbiano un attestato di prestazione energetica e che l'indicatore  e la classe di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti negli annunci commerciali online e offline, compresi i portali web di ricerca immobiliare dei mezzi di comunicazione.

Gli Stati membri effettuano controlli a campione o altri controlli per garantire il rispetto di tali requisiti.

5. Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune.

6. Gli Stati membri possono escludere le categorie edilizie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo.

6. 7. I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali.

7. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati siano caricati nella banca dati della prestazione energetica dell'edilizia di cui all'articolo 19. È caricato l'attestato di prestazione energetica completo corredato di tutti i dati necessari ai calcoli della prestazione energetica dell'edificio.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che una metratura utile totale di oltre 500 m2 negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 1712, paragrafo 1, che sono occupati da Enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

2. Gli Stati membri dispongono che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 17 12, paragrafo 1, e in cui una superficie utile totale di oltre 500 m2 è abitualmente frequentata dal pubblico.

3. Le disposizioni del presente articolo dei paragrafi 1 e 2 non comprendono l'obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica.

1. Ciascuno Stato Membro crea una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica degli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale.

La banca dati permette di raccogliere dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all'intelligenza e dati relativi all'energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.

2. La banca dati è accessibile al pubblico nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati. Gli Stati membri assicurano l'accesso all'attestato di prestazione energetica completo per proprietari, locatari e gestori degli immobili nonché per quanto riguarda gli edifici compresi nel loro portafoglio di investimenti. Per quanto riguarda gli edifici in vendita o locazione, gli Stati membri assicurano l'accesso all'attestato di prestazione energetica completo ai potenziali acquirenti o locatari.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla quota di edifici nel parco immobiliare nazionale coperta da attestati di prestazione energetica e dati aggregati o resi anonimi sulla prestazione energetica degli edifici interessati. Le informazioni pubbliche sono aggiornate almeno due volte l'anno. Su richiesta gli Stati membri mettono le informazioni anonime o aggregate a disposizione del pubblico e degli istituti di ricerca, ad esempio gli istituti nazionali di statistica.

4. Gli Stati membri provvedono almeno una volta l'anno a trasferire le informazioni contenute nella banca dati nazionale all'Osservatorio del parco immobiliare.

5. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta un atto di esecuzione con un modello comune per trasferire le informazioni all'Osservatorio del parco immobiliare.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

6. A fini di coerenza e uniformità delle informazioni, gli Stati membri provvedono affinché la banca dati nazionale della prestazione energetica nell'edilizia sia interoperabile e integrata con altre banche dati amministrative contenenti informazioni sugli edifici, quali il catasto nazionale e il registro digitale degli edifici.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. La potenza effettiva dell'impianto si basa sulla somma della potenza nominale dei generatori di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2. Gli Stati membri istituiscono regimi distinti per le ispezioni dei sistemi residenziali e non residenziali.

3. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto, tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne. I sistemi sono ispezionati almeno ogni cinque anni. I sistemi con generatori la cui potenza nominale utile è superiore a 290 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

4. L'ispezione comprende la valutazione del generatore o dei generatori, delle pompe di circolazione, dei ventilatori e del sistema di controllo. Gli Stati membri possono decidere di includere nei programmi di ispezione tutti i sistemi edilizi supplementari di cui all'allegato I.

L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento del generatore calore o dei generatori e dei componenti principali rispetto al fabbisogno termico dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie. Se del caso, l'ispezione se il sistema, piena sicurezza, possa essere in grado di funzionare in condizioni di temperatura diverse e più efficienti.

Il sistema di ispezioni include la valutazione del dimensionamento dell'impianto di ventilazione rispetto al fabbisogno dell'edificio e tiene conto della capacità dell'impianto di ventilazione di ottimizzarne le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all'impianto riscaldamento o all'impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell'edificio successivamente a un'ispezione effettuata ai sensi del presente articolo paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore del componente principale o una nuova valutazione dell'operazione a temperature diverse.

5. 2. I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

6. 3. In alternativa al paragrafo 1, e a A condizione che l'impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative al fine di valutare la prestazione, l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2018/1999.

7. 4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 31 dicembre 2024 2025. La soglia della potenza nominale utile è abbassata a 70 kW entro il 31 dicembre 2029.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;

b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

8. 5. Gli Stati membri stabiliscono possono stabilire requisiti affinché dal 1º gennaio 2025 gli edifici residenziali nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti siano attrezzati con:

a) una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e della necessità di manutenzione; e

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

9. 6. Gli edifici conformi ai paragrafi 7 4 o 8 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

10. Gli Stati membri predispongono sistemi di ispezione o misure alternative, compresi strumenti digitali, per accertare che i lavori di costruzione e ristrutturazione forniti soddisfino la prestazione energetica prevista e siano conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti nei regolamenti edilizi.

11. Gli Stati membri allegano al piano di ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3 un'analisi sintetica dei sistemi di ispezione e dei relativi risultati. Gli Stati membri che hanno scelto le misure alternative di cui al paragrafo 6 allegano un'analisi sintetica e i risultati delle misure alternative.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento dell'aria o degli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di condizionamento dell'aria o dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie

Se non sono state apportate modifiche all'impianto di condizionamento dell'aria o all'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati o al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio successivamente a un'ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione.

2. I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento dell'aria o degli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati, ad altre modifiche dell'impianto di condizionamento dell'aria o dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati e a soluzioni alternative, al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2018/1999.

4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell'aria o per gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;

b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

a) una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e della necessità di manutenzione; e

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

1. Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento, ventilazione o condizionamento d'aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell'ispezione effettuata in conformità dell'articolo 20 14 o 15 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell'impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.

Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di prestazione energetica richiesta dalla normativa applicabile.

2. Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell'edificio.

3. Il rapporto di ispezione è caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica degli edifici in applicazione dell'articolo 19.

1. Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all'intelligenza, e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o certificati accreditati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di Enti pubblici o di imprese private.

Gli esperti sono accreditati certificati conformemente all'articolo 26 della direttiva (Ue) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] tenendo conto della loro competenza.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accreditamento le certificazioni. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati certificati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate certificate che offrono i servizi di tali esperti.

1. Gli Stati membri garantiscono il livello di competenza adeguato dei professionisti dell'edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata in linea con l'articolo 26 [direttiva Efficienza energetica rifusa].

2. Ove opportuno e fattibile, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione dei fornitori di lavori di ristrutturazione integrata sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione equivalenti se non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] o dell'articolo 26 della direttiva (Ue) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa].

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica in conformità dell'allegato VI, e che siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all'intelligenza e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria in conformità dell'allegato II. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all'intelligenza e per il controllo dei i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2. Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato VIII.

3. Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori predisposizione all'intelligenza e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'di cui all'articolo 30 26, valuta la presente direttiva entro il 2027 1° gennaio 2026 alla luce dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo.

Nell'ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l'applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti l'efficienza energetica e le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell'Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l'intero parco immobiliare. lLa Commissione esamina anche in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell'Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio. La Commissione valuta, in particolare, la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11.

Prima del 2020 la Commissione conclude uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici che sia complementare agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine e in fasi successive degli edifici, basata su criteri qualitativi e su una diagnosi energetica preliminare, che indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari e tutti gli operatori di mercato pertinenti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili.

2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione li assiste nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi dell'Unione.

3. Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell'importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, impiego di energie da fonti rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Tali orientamenti e formazioni possono anche riguardare miglioramenti strutturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza in caso di incendi, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, le emissioni di inquinanti atmosferici (comprese le polveri sottili) e l'accessibilità per le persone con disabilità.

4. La Commissione è invitata a migliorare costantemente i suoi servizi d'informazione, in particolare il sito Web concepito come portale europeo dedicato al tema dell'efficienza energetica nell'edilizia rivolto a cittadini, professionisti e autorità, finalizzato ad assistere gli Stati membri nella loro opera d'informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni presentate in tale nel sito Web possono contenere collegamenti con la pertinente legislazione dell'Unione europea, oltre che nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web Europa che presentano piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a esempi di buone prassi a livello nazionale, regionale e locale. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta, la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d'informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l'uso di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni sulle possibilità di finanziamento ai soggetti interessati, compresi gli Enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare.

Per facilitare l'efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l'applicazione degli articoli 9 e dell'articolo 26 20.

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell'allegato I mediante adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 23, 24 e 25 per quanto riguarda l'adeguamento dei punti 4 e 5 dell'allegato I al progresso tecnico.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 5, 7, 10 118 13 8 e 28 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva] 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 6 5, 7, 10, 13 18 e 28 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio: del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6 5,  7, 10, 118 13 8 o 28 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 9 gennaio 2013 e notificano alla Commissione senza ritardo le modifiche apportate alle disposizioni comunicate conformemente all'articolo 27 della direttiva 2010/31/Ue.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 to 18, da 1 a 3, da 5 a 26, 29 e 32 nonché agli articoli 20 e 27 agli allegati da I a III e da V a IX entro […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013. Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 agli edifici occupati da Enti pubblici al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a decorrere dal 9 luglio 2013. Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Ciò non comporta, tuttavia, che nello Stato membro interessato si rilasci un minor numero di attestati rispetto a quello che sarebbe stato rilasciato a norma della direttiva 2002/91/Ce. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 2002/91/Ce abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La direttiva 2010/31/Ue 2002/91/Ce, come modificata dal regolamento dagli atti di cui all'indicato nell'allegato VIIIIV, parte A, è abrogata a decorrere dal […] 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale interno e alle date di applicazione delle direttiva direttive di cui all'allegato VIIIIV, parte B.

I riferimenti alla direttiva 2002/91/Ce abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IXV.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 4, 27, 28, 30, 31 e da 33 a 35 e l'allegato IV si applicano dal [il giorno dopo la data riportata all'articolo 32, primo comma]

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo misurato e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per il riscaldamento degli ambienti e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l'edilizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'uso normale dell'energia sia rappresentativo delle condizioni di esercizio effettive per ogni tipologia pertinente e rispecchi il comportamento tipico degli utenti. Se possibile, l'uso normale dell'energia e il comportamento tipico degli utenti si basano sulle statistiche nazionali, sui codici edilizi e sui dati misurati disponibili.

Quando l'energia misurata costituisce la base per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo è in grado di individuare l'incidenza del comportamento degli occupanti e delle condizioni climatiche locali, elementi di cui il risultato del calcolo non deve tenere conto. L'energia misurata da utilizzare ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici esige, come minimo, letture a intervalli orari e deve distinguere tra vettori energetici.

Gli Stati membri possono utilizzare il consumo di energia misurato in condizioni di esercizio tipiche per verificare la correttezza del consumo di energia calcolato e consentire il raffronto tra le prestazioni calcolate e quelle effettive. Il consumo di energia misurato ai fini della verifica e del raffronto può basarsi su letture mensili.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria per unità di superficie coperta di riferimento all'anno, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologia Il metodo per la determinazione della prestazione energetica del rendimento energetico di un edificio è trasparente e aperta all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono la metodologia nazionale di calcolo sulla base dell'allegato A secondo gli allegati nazionali delle norme  europee fondamentali generali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia En Iso 52000-1, En Iso 52003-1, En Iso 52010-1, En Iso 52016-1, and En Iso 52018-1, En 16798-1 e En 17423 o i documenti che le sostituiscono elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito al Comitato europeo di normazione (Cen). Questa disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora gli edifici siano alimentati da sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento, i benefici di tale fornitura siano riconosciuti e presi in considerazione nella metodologia di calcolo mediante fattori di energia primaria certificati o riconosciuti individualmente.

2. Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia sono calcolati è calcolato facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell'impianto, come pure sulle condizioni interne, e in modo da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell'aria interna e il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

Qualora i regolamenti specifici riguardanti i prodotti connessi all'energia adottati a norma del regolamento 2009/125/Ce includano obblighi specifici in materia di informazioni di prodotto ai fini del calcolo della prestazione energetica ai sensi della presente direttiva, i metodi di calcolo nazionali non necessitano di informazioni supplementari.

Il calcolo dell'energia primaria si fonda su fattori di energia primaria (con la distinzione tra non rinnovabile, rinnovabile e totale) o su fattori di ponderazione per vettore energetico, che devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali. Detti fattori di energia primaria possono basarsi su medie ponderate annuali, ed eventualmente anche stagionali o mensili, informazioni nazionali, regionali o locali ed essere determinati su base annuale, stagionale, mensile, giornaliera od oraria o fondarsi su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri. Le scelte effettuate e le fonti di dati sono comunicate conformemente alla norma En 17423 o a un eventuale documento sostitutivo. Gli Stati membri possono optare per un fattore medio di energia primaria dell'Ue per l'energia elettrica stabilito a norma della direttiva (Ue) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] anziché per un fattore di energia primaria che rispecchi il mix di energia elettrica nel paese.

Nell'applicazione di tali fattori al calcolo della prestazione energetica, gli Stati membri garantiscono il perseguimento della prestazione energetica ottimale dell'involucro edilizio.

Nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici gli Stati membri possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita dal vettore energetico e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco, a condizione che ciò si applichi su base non discriminatoria.

3. 2-bis. Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri possono definire indicatori numerici supplementari relativi all'uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra prodotte in kg di CO2eq/(m2.a) .

4. 3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno degli dei seguenti aspetti seguenti:

a) le seguenti caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne:

iv) elementi di raffrescamento; e

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;

c) impianti di condizionamento d'aria;

d) ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria;

e) impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale) ;

f) progettazione, posizione e orientamento dell'edificio, compreso il clima esterno;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

h) condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;

5. 4. Si tiene conto dell'influenza positiva degli dei seguenti aspetti seguenti:

a) condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;

b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;

c) sistemi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;

6. 5. Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le seguenti categorie seguenti:

a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;

h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;

i) altri tipi di edifici che consumano fabbricati impieganti energia.

Articolo 3 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

a) Rassegna del parco immobiliare nazionale

Numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

- per classe di prestazione energetica

- edifici a energia quasi zero

- edifici che registrano le prestazioni peggiori (compresa una definizione)

Numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

- demolizione (numero e superficie coperta totale)

Numero di attestati di prestazione energetica:

- per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

- per classe di prestazione energetica

Numero di attestati di prestazione energetica:

Tassi annuali di ristrutturazione: numero e superficie coperta totale (m²)

- evoluzione verso edifici a energia quasi zero

- per profondità della ristrutturazione (ristrutturazione media ponderata)

Consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):

Quota di energie rinnovabili nel settore edile (MW generati):

Riduzione dei costi energetici (EUR) per famiglia (media)

Fabbisogno di energia primaria di un edificio rientrante nel 15 % (soglia di contributo sostanziale) e nel 30 % degli edifici migliori (soglia "non arreca un danno significativo") del parco immobiliare nazionale, come previsto dall'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE

Quota del sistema di riscaldamento nel settore edile per tipo di caldaia/sistema di riscaldamento

Emissioni annue di gas a effetto serra (kgCO2eq/(m².a)):

- per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

Riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra (kgCO2eq/(m².a)):

- per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

Barriere di mercato e fallimenti del mercato (descrizione):

- capacità del settore dell'edilizia e dell'energia

Rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile

Barriere di mercato e fallimenti del mercato (descrizione):

- società di servizi energetici

- PMI nel settore dell'edilizia/delle ristrutturazioni

Proiezioni concernenti la forza lavoro nel settore dell'edilizia:

- architetti/ingegneri/lavoratori qualificati in pensione

- architetti/ingegneri/lavoratori qualificati che entrano nel mercato

Rassegna e previsione dell'evoluzione dei prezzi dei materiali da costruzione e degli sviluppi del mercato nazionale

- % di persone in condizioni di povertà energetica

- proporzione del reddito disponibile delle famiglie speso per l'energia

- popolazione che vive in condizioni abitative inadeguate (ad es. infiltrazioni dal tetto) o in condizioni di comfort termico inadeguate

- fattore di energia primaria non rinnovabile

- fattore di energia primaria rinnovabile

- fattore di energia primaria totale

Definizione di edificio a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti

Rassegna del quadro giuridico e amministrativo

Requisiti minimi per livelli ottimali in funzione dei costi per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti

b) Tabella di marcia per il 2030, 2040 e 2050

Obiettivi per i tassi annuali di ristrutturazione - numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

Obiettivi per la quota prevista (%) di edifici ristrutturati:

per profondità di ristrutturazione

Obiettivo per il consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):

- per uso finale Risparmio energetico atteso:

Quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile (MW generati)

Obiettivi per le emissioni di gas a effetto serra previste (kgCO2eq/(m².a)):

Obiettivi per la riduzione prevista dell'emissione di gas a effetto serra (%):

Suddivisione tra le emissioni di cui al capo III [Impianti fissi], al capo IV bis [nuovo sistema di scambio delle quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale] della direttiva 2003/87/CE e altri edifici;

Benefici attesi di più ampia portata:

- creazione di nuovi posti di lavoro

- % di riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica

- Aumento del PIL (quota e miliardi di EUR)

Contributo all'obiettivo nazionale vincolante degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra a norma del [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto]

Contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] (quota e cifra in ktep, consumo primario e finale):

- rispetto all'obiettivo generale di efficienza energetica

Contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] (quota e cifra in ktep, consumo primario e finale):

- rispetto all'obiettivo di cui all'articolo 8 della direttiva Efficienza energetica (obbligo di risparmio energetico)

Contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata] (quota, MW generati):

- rispetto all'obiettivo generale per l'energia da fonti rinnovabili

- rispetto all'obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile

Contributo all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di clima e all'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 in conformità del regolamento (UE) 2021/1119 (quota e cifra in kgCO2eq/(m².a)):

- rispetto all'obiettivo generale di decarbonizzazione

c) Rassegna delle politiche e misure attuate e previste

Politiche e misure riguardanti gli elementi seguenti:

a) individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi per tipi di edifici e zone climatiche differenti, tenendo conto delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

b) norme minime nazionali di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 9 e altre politiche e azioni mirate ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;

c) promozione di ristrutturazioni profonde degli edifici, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive;

d) responsabilizzazione e protezione dei clienti vulnerabili e riduzione della povertà energetica, comprese le politiche e le misure di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa], nonché accessibilità economica degli alloggi;

e) creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi per la fornitura di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria;

f) decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, anche attraverso le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ed eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento per ottenerne progressivamente l'eliminazione completa entro il 2040;

g) promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici in linea con l'obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata];

h) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per la costruzione, la ristrutturazione, il funzionamento e la fine vita degli edifici, nonché ricorso agli assorbimenti di carbonio;

i) prevenzione e trattamento di elevata qualità dei rifiuti da costruzione e demolizione in linea con la direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti, e con gli obiettivi dell'economia circolare;

j) approcci di distretto e di vicinato, compreso il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini;

k) miglioramento degli edifici di proprietà di enti pubblici, comprese le politiche e le misure di cui agli articoli 5, 6 e 7 della [direttiva Efficienza energetica rifusa];

l) promozione di tecnologie intelligenti e infrastrutture per la mobilità sostenibile negli edifici;

m) ricerca di una soluzione alle barriere di mercato e ai fallimenti del mercato;

n) riduzione delle carenze e degli squilibri in termini di capacità umane e promozione dell'istruzione, della formazione, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione nei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; e

o) campagne di sensibilizzazione e altri strumenti di consulenza.

Per tutte le politiche e misure:

- denominazione della politica o della misura

- breve descrizione (ambito preciso, obiettivo e modalità di funzionamento)

- tipo di politica o misura (ad esempio legislativa, economica, fiscale, di formazione, di sensibilizzazione)

- bilancio e fonti di finanziamento previsti

- soggetti responsabili dell'attuazione della politica

- data di entrata in vigore

Politiche e misure riguardanti gli elementi seguenti:

a) aumento della resilienza climatica degli edifici;

b) promozione del mercato dei servizi energetici;

c) aumento della sicurezza antincendio;

d) aumento della resilienza ai rischi di catastrofi, compresi i rischi connessi a un'intensa attività sismica; e) rimozione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto; e

f) accessibilità per le persone con disabilità.

Per tutte le politiche e misure:

- risorse e capacità amministrative

- norme minime di prestazione energetica

- povertà energetica, edilizia sociale

- eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento

- emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita

- mobilità sostenibile negli edifici

- approcci di distretto e di vicinato

- campagne di sensibilizzazione e strumenti di consulenza

d) Panoramica del fabbisogno di investimenti, delle fonti di bilancio e delle risorse amministrative

Fabbisogno totale di investimenti per il 2030, 2040, 2050 (milioni di EUR)

Investimenti pubblici (milioni di EUR)

Investimenti privati (milioni di EUR)

I. Prescrizioni per gli edifici a emissioni zero

Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio nuovo a zero emissioni rispetta le soglie massime indicate nella tabella seguente.

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

(1) Zona mediterranea: CY, HR, IT, EL, MT, ES, PT; oceanica: BE, DK, IE, DE, FR, LU, NL; continentale: AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SL, SK; nordica: EE, FI, LV, LT, SE.

* Nota: la soglia dovrebbe essere inferiore alla soglia per il consumo totale di energia primaria stabilita a livello di Stato membro per gli edifici non residenziali a energia quasi zero diversi dagli uffici.

Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a zero emissioni, nuovo o ristrutturato, è interamente coperto, su base annua netta, da:

— energia da fonti rinnovabili generata in loco che soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata],

— energia rinnovabile fornita da una Comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (Ue) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], oppure

— energia rinnovabile e calore di scarto provenienti da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (Ue) .../... [rifusione della direttiva Efficienza energetica].

Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili.

Soltanto nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile soddisfare i requisiti di cui al primo comma a causa della natura dell'edificio o della mancanza di accesso alle Comunità di energia rinnovabile o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ammissibili, il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto anche dall'energia proveniente dalla rete che soddisfi i criteri definiti a livello nazionale.

II. Calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kgCO2e/m² (di superficie coperta utile) , calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma En 15978 (EN 15978:2011 — sostenibilità delle costruzioni — valutazione della prestazione ambientale degli edifici — Metodo di calcolo) . La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è definita nel quadro comune dell'Ue Level(s) per l'indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale o se questo è necessario per fornire informazioni od ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo purché soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Ue Level(s) . Se disponibili, devono essere utilizzati i dati relativi a prodotti da costruzione specifici, calcolati conformemente al [regolamento sui prodotti da costruzione riveduto].

1. La Commissione stabilisce la definizione dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per la regolazione della temperatura dell'aria interna, gli elettrodomestici integrati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo di energia nonché le funzionalità specifiche e l'interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l'efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.

2. La metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

(a) la capacità di mantenere l'efficienza energetica e il funzionamento dell'edificio mediante l'adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;

(b) la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d'uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull'uso dell'energia; e

(c) la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda in relazione relativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico.

3. La metodologia può altresì considerare:

(a) l'interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, sistemi di automazione e controllo dell'edificio, elettrodomestici integrati, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell'aria interni all'interno dell'edificio, sensori di qualità dell'aria interna e ventilazione); e

(b) l'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta facoltativa "predisposta per la banda larga", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. La metodologia non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica vigenti esistenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto dell'Unione pertinente in materia di protezione dei dati e vita privata nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cibersicurezza.

5. La metodologia definisce il formato più adeguato del parametro dell'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza ed è semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e gli attori del mercato della gestione della domanda d'energia.

1. Sulla prima pagina dell'attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

a) classe di prestazione energetica;

b) consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m² anno);

c) consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh o MWh;

d) consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m² anno);

e) consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh o MWh;

f) produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh;

g) energia rinnovabile in % del consumo energetico;

h) emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2 anno) );

i) classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso) .

2. Inoltre l'attestato di prestazione energetica può includere gli indicatori seguenti:

a) consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell'impianto, vettore energetico principale e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;

b) energia rinnovabile prodotta in loco, principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;

c) indicazione che precisi se per l'edificio è stato effettuato un calcolo del potenziale di riscaldamento globale (sì/no);

d) valore del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita (se disponibile);

e) informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;

e) indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);

f) valore U medio per gli elementi opachi dell'involucro dell'edificio;

g) valore U medio per gli elementi trasparenti dell'involucro dell'edificio;

h) tipo dell'elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);

i) risultati dell'analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);

j) presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità dell'aria interna;

k) presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità dell'aria interna;

l) numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;

m) presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia;

n) possibilità di adattare l'impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;

o) possibilità di adattare l'impianto di condizionamento d'aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;

q) emissioni operative di particolato fine (PM2,5) .

L'attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:

a) indicazione che precisi se per l'edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all'intelligenza (sì/no);

b) valore della valutazione della predisposizione all'intelligenza (se disponibile);

c) indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no) .

Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica

1. Definizione di qualità dell'attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri forniscono una definizione chiara di cosa sia considerato un attestato di prestazione energetica valido.

La definizione di attestato di prestazione energetica valido garantisce:

1 Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità.

La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:

a) un controllo della validità dei dati in ingresso (anche mediante controlli in loco) utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;

b) la validità dei calcoli;

c) lo scostamento massimo per la prestazione energetica di un edificio, espressa preferibilmente dall'indicatore numerico del consumo di energia primaria (kWh/(m² anno) );

d) un numero minimo di elementi diversi dai valori assegnati o standard.

b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;

c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.

2. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno.

Gli Stati membri possono includere elementi aggiuntivi nella definizione di un attestato di prestazione energetica valido, ad esempio lo scostamento massimo per valori specifici di dati.

2. Qualità del sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica

Gli Stati membri forniscono una definizione chiara degli obiettivi di qualità e del livello di affidabilità statistica che dovrebbe raggiungere il quadro degli attestati di prestazione energetica. Il sistema di controllo indipendente garantisce che almeno il 90 % degli attestati di prestazione energetica validi abbiano un'affidabilità statistica del 95 % per il periodo valutato, che non deve essere superiore a un anno.

Il livello di qualità e il livello di affidabilità sono misurati mediante campionamento casuale e tengono conto di tutti gli elementi forniti nella definizione di un attestato di prestazione energetica valido. Gli Stati membri richiedono la verifica da parte di terzi per la valutazione di almeno il 25% del campione casuale quando i sistemi di controllo indipendenti sono stati delegati a organismi non governativi.

La validità dei dati in ingresso è verificata sulla scorta delle informazioni fornite dall'esperto indipendente. Tali informazioni possono includere certificazioni di prodotto, specifiche o planimetrie comprendenti dettagli sulle prestazioni dei diversi elementi inclusi nell'attestato di prestazione energetica.

La validità dei dati in ingresso è verificata mediante visite in loco effettuate per almeno il 10% degli attestati di prestazione energetica che rientrano nel campione casuale utilizzato per valutare la qualità complessiva del regime.

Oltre al campionamento casuale minimo, che determina il livello generale di qualità, gli Stati membri possono utilizzare strategie diverse per individuare e rilevare in modo specifico i casi di scarsa qualità che emergono dagli attestati di prestazione energetica, con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva del regime. Tale analisi mirata non può essere utilizzata come base per misurare la qualità complessiva del sistema.

Gli Stati membri adottano misure preventive e reattive per garantire la qualità del quadro generale degli attestati di prestazione energetica. Tali misure possono comprendere una formazione supplementare per esperti indipendenti, un campionamento mirato, l'obbligo di presentare nuovamente gli attestati di prestazione energetica, ammende proporzionali e divieti temporanei o permanenti per gli esperti.

Quando le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità nazionali possono identificare la persona all'origine dell'inserimento a fini di monitoraggio e verifica.

3. Disponibilità degli attestati di prestazione energetica

Il sistema di controllo indipendente verifica la disponibilità di attestati di prestazione energetica per i potenziali acquirenti e locatari al fine di garantire loro la possibilità di tenere conto della prestazione energetica dell'edificio al momento di decidere in merito all'acquisto o alla locazione.

Il sistema di controllo indipendente verifica la visibilità dell'indicatore e della classe di prestazione energetica nei supporti pubblicitari.

4. Trattamento delle tipologie di edifici

Il sistema di controllo indipendente tiene conto delle diverse tipologie di edifici e in particolare di quelle più diffuse sul mercato immobiliare, quali abitazioni monofamiliari, condomini, uffici o esercizi commerciali al dettaglio.

Gli Stati membri pubblicano periodicamente, nella banca dati nazionale sugli attestati di prestazione energetica, almeno le seguenti informazioni sul sistema di qualità:

a) definizione di qualità negli attestati di prestazione energetica;

b) obiettivi di qualità per il sistema di attestati di prestazione energetica;

c) risultati della valutazione della qualità, compreso il numero di certificati valutati e la quota che questo rappresenta rispetto al numero totale di certificati rilasciati nel periodo considerato (per tipologia);

d) misure di emergenza volte a migliorare la qualità complessiva degli attestati di prestazione energetica.

3. Se le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità nazionali possono identificare l'originatore dell'inserzione a fini di monitoraggio e verifica.

Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione energetica in termini di energia e di emissioni di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione energetica in termini di energia e di emissioni, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne ed evoluzione futura di queste ultime secondo i migliori dati scientifici disponibili sul clima, costi di investimento, tipologia edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e il risparmio energetici) , eventuali utili derivanti dalla produzione di energia, esternalità ambientali e sanitarie derivanti dal consumo energetico ed eventuali costi di smaltimento gestione dei rifiuti. Il suddetto quadro metodologico comparativo Esso dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme europee pertinenti che fanno riferimento alla presente direttiva.

– orientamenti per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volti a consentire agli Stati membri di intraprendere le misure iniziative elencate in appresso;

– informazioni su una stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo.

Ai fini dell'applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, sono stabilite a livello di Stato membro condizioni generali, espresse da parametri.

Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:

– definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia di nuova costruzione che già esistenti;,

– definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento. Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi edilizi o per una combinazione di elementi edilizi;,

– valutino il fabbisogno di energia finale e primaria, e le emissioni che ne risultano, degli edifici di riferimento e degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite;,

– calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica (di cui al secondo trattino) durante il ciclo di vita economica previsto atteso applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del quadro metodologico comparativo.

Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica previsto atteso, gli Stati membri valutano l'efficacia in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di prestazione energetica. Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica.

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

Direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

Regolamento (Ce) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

Direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 153 del 18.6.2010, pag. 13)

Direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

Regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione

per le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27: il 9 gennaio 2013;

per le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16: il 9 gennaio 2013 per gli edifici occupati da Enti pubblici e il 9 luglio 2013 per gli altri edifici

Direttiva 2002/91/Ce 2010/31/Ue Presente direttiva Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, punto 1 Articolo 2, punto 1 - Articolo 2, punto 2 Articolo 2, punto 2 Articolo 2, punto 3 - Articolo 2, punti 4 e 5 Articolo 2, punti 3, 3 bis, 4 e 5 Articolo 2, punti 6, 7, 8 e 9 - Articolo 2, punti 10, 11 e 12 Articolo 2, punti 6, 7, 8 e 9 Articolo 2, punti 13, 14, 15 e 16 - Articolo 2, punti 17, 18, 19 e 20 Articolo 2, punto 10 Articolo 2, punto 21 - Articolo 2, punti 22, 23, 24, 25, 26 e 27 Articolo 2, punti 11, 12, 13 e 14 Articolo 2, punti 28, 29, 30 e 31 - Articolo 2, punti 32, 33, 34, 35, 36 e 37 Articolo 2, punto 15 Articolo 2, punto 37 Articolo 2, punti 15, 15 bis, 15-ter, 15-quater, 16 e 17 Articolo 2, punti 38, 39, 40, 41, 42 e 43 Articolo 2, punto 18 - Articolo 2, punto 19 Articolo 2, punto 44 - Articolo 2, punti 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 Articolo 2, punto 20 - Articolo 2 bis Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articoli 6 e 9 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 - Articolo 9 - Articolo 10 Articolo 8, paragrafi 1 e 9 Articolo 11 Articolo 8, paragrafi da 2 a 8 Articolo 12 Articolo 8, paragrafi 10 e 11 Articolo 13 - Articolo 14 Articolo 10 Articolo 15 Articolo 11 Articolo 16 Articolo 12 Articolo 17 Articolo 13 Articolo 18 - Articolo 19 Articoli 14 e 15 Articolo 20 Articolo 16 Articolo 21 Articolo 17 Articolo 22 - Articolo 23 Articolo 18 Articolo 24 Articolo 19 Articolo 25 Articolo 19 bis - Articolo 20 Articolo 26 Articolo 21 Articolo 27 Articolo 22 Articolo 28 Articolo 23 Articolo 29 Articolo 26 Articolo 30 Articolo 27 Articolo 31 Articolo 28 Articolo 32 Articolo 29 Articolo 33 Articolo 30 Articolo 34 Articolo 31 Articolo 35 Allegato I Allegato I - Allegato II - Allegato III Allegato I-bis Allegato IV - Allegato V Allegato II Allegato VI Allegato III Allegato VII Allegato IV Allegato VIII Allegato V Allegato IX Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, punto 1 Articolo 2, punto 1 - Articolo 2, punti 2 e 3 Articolo 2, punto 2 Articolo 2, punto 4, e allegato I - Articolo 2, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 Articolo 2, punto 3 Articolo 2, punto 12 Articolo 2, punto 4 Articolo 2, punto 13 - Articolo 2, punto 14 Articolo 2, punto 5 Articolo 2, punto 15 Articolo 2, punto 6 Articolo 2, punto 16 Articolo 2, punto 7 Articolo 2, punto 17 Articolo 2, punto 8 Articolo 2, punto 18 - Articolo 2, punto 19 Articolo 3 Articolo 3 e allegato I Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 - Articolo 6, paragrafi 2 e 3 Articolo 6 Articolo 7 - Articoli 8, 9 e 10 Articolo 7, paragrafo 1, primo comma Articolo 11, paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma Articolo 12, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafi 1 e 2 - Articolo 11, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 9 - Articolo 12, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 7 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafi 1 e 3 - Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 8, lettera a) Articolo 14, paragrafi 1 e 3 - Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 8, lettera b) Articolo 14, paragrafo 4 - Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 9 Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5 - Articolo 16 Articolo 10 Articolo 17 - Articolo 18 Articolo 11, frase introduttiva Articolo 19 Articolo 11, lettere a) e b) - Articolo 12 Articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, secondo comma - Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, e articolo 20, paragrafi 3 e 4 - Articolo 21 Articolo 13 Articolo 22 - Articoli 23, 24 e 25 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafi 2 e 3 - - Articolo 26, paragrafo 2 - Articolo 27 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 28 Articolo 15, paragrafo 2 - - Articolo 29 Articolo 16 Articolo 30 Articolo 17 Articolo 31 Allegato Allegato I - Allegati da II a V

Articolo 2, punto 4, e allegato I

Articolo 11, paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, e articolo 20, paragrafi 3 e 4

Allegati da II a V